Accesso civico

L’accesso agli atti e ai documenti dell’Ordine è disciplinato dalle disposizioni di seguito elencate. Per esercitare l’accesso agli atti ai sensi della Legge n.241/1990, secondo cui il cittadino ha diritto ad essere informato e ad avere accesso agli atti che lo riguardano o lo interessano direttamente o indirettamente, è possibile utilizzare il seguente modello:

Richiesta accesso documentale

Il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA, Free Of Information Act) ha introdotto due nuove forme di accesso: l’accesso civico (cd. “semplice”) e l’accesso civico generalizzato. L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare (art. 5, c. 1). Per inviare una richiesta di accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dall’Ordine, è disponibile il seguente modulo:

Richiesta accesso civico semplice

 

L’ accesso civico generalizzato consente, invece, a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2), senza obbligo di motivazione e indipendentemente dal proprio legame soggettivo con l’atto stesso, dunque senza necessità di dimostrare un interesse legittimo. La richiesta può essere presentata all’Ordine utilizzando il seguente modulo:

Richiesta accesso civico generalizzato

 

Per le richieste di accesso già presentate, è possibile chiedere il loro Riesame mediante il seguente modulo:

Istanze Riesame